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Si riporta il testo della normativa aggiornato al giugno 2014
www.amicoarezzo.it/DataAmico/UploadNU/1414691486677.pdf
Dal 06 ottobre è divenuta operativa la norma che regolare la formazione per gli amministratori di condominio.
Si tratta ovviamente solo di quei professionisti che non sono iscritti in albi o ordini professionali per i quali l'obbligo di formazione è già obbligatorio da diversi anni.
Ci chiediamo chi controllerà la formazione degli amministratori non essendo previsto un unico ordine nazionale ma tante piccole o grandi associazioni che raggruppano alcuni degli amministratori che operano nel mercato.
Ci auguriamo che su questo aspetto vi sia un chiarimento da parte del Ministero
ADEMPIMENTI FISCALI DEL CONDOMINIO COME SOSTITUTO D'IMPOSTA:
Dal 1998 il condominio è diventato sostituto d’imposta, per questo motivo, ha l’obbligo di effettuare una ritenuta d’acconto del 4% con obbligo di rivalsa sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se resi a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, anche se le prestazioni vengono rese nell’esercizio di un’attività commerciale non esercitata abitualmente.
Dovrà, invece applicarsi una ritenuta del 20% sui compensi corrisposti a lavoratori occasionali, come, per esempio, il condomino che fa il giardiniere.
Le ritenute devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento cui si riferiscono attraverso il modello F24, utilizzando il codice 1019, 1020 o 1040.
Tutti i dati relativi alle ritenute fiscali effettuate dovranno essere esposti nel modello 770 che il condominio dovrà presentare, in via telematica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i pagamenti ed effettuate le ritenute. Inoltre, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, dovranno essere rilasciate le certificazioni delle ritenute fiscali effettuate.
I dati relativi ai fornitori delle prestazioni e quelli relativi ai pagamenti assoggettati alla ritenuta d’acconto, andranno dichiarati nel modello 770 che dovrà essere presentato dal condominio in qualità di sostituto d’imposta.
Questo modello deve essere inviato telematicamente con il pincode rilasciato a nome del condominio. La firma deve essere apposta dall’amministratore in carica che risulta dall’ultimo verbale delle assemblee al momento della presentazione della dichiarazione.
L’amministratore, poi, ha l’obbligo di comunicare annualmente all’Anagrafe tributaria, attraverso la presentazione del quadro AC del modello Unico, l’ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio e l’elenco dei dati identificativi dei fornitori.
Recependo le varie direttive europee l'Italia ha finalmente menato le norme per l'efficienza energetica degli edifici, pubblici e privati.
In particolare l'art 9 del decreto 102/2014 impone ai condomini un sistema di riparto delle spese di riscaldamento non più basato sui millesimi ma sull'effettivo consumo termico calcolato attraverso un sistema di valvole da apporre sui singoli elementi radianti.
Le valvole comunicano ad una centralina il delta termico utilizzato (cioè quanto ci siamo scaldati) e l'amministratore con tali dati procede poi al riparto della parte variabile della spesa (circa il 70% della bolletta del gas) in base a detti consumi.
Per approfondimenti vedi il decreto
La legge n. 90 del 2013 ha introdotto l’obbligo di allegare a contratti di compravendita e di locazione l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) per tutti gli atti stipulati successivamente alla data del 04.Agosto.2013.
Il proprietario di un edificio, o di una unità immobiliare, dovrà mettere a disposizione dell’acquirente o del locatario l’APE già in sede di trattativa e poi consegnarlo al termine della stessa. Per i contratti di vendita o di nuova locazione sarà obbligatorio inserire una clausola in cui l’acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica compreso l’APE.
Tale documento dovrà essere depositato anche in Comune e in Regione.
Il grado di attestazione energetica dovrà comparire negli annunci di vendita o di locazione, ha una validità di 10 anni ma deve essere rinnovato in caso di interventi di ristrutturazione e riqualificazione che modifichino la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
Sono previste sanzioni per i proprietari degli immobili che non rispettano l’obbligo di redazione dell’APE in caso di vendita o di nuova locazione.
Questa amministrazione ha ritenuto di fare cosa gradita per i condomini interessati, fissare una tariffa agevolata pari ad € 180,00 + 4% + Iva per la redazione del prospetto di cui sopra attraverso tecnici abilitati.
I condomini non devono e non possono versare presso lo studio dell'amministratore sia perché le norme sul condominio impongono l'uso del conto corrente condominiale sia perché esistono regole precise sull'uso del contante.
Per maggiori dettagli leggi l'articolo
www.amicoarezzo.it/DataAmico/UploadNU/1414695489522.pdf